Dal 7 marzo 2001, giorno in cui è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere ai cittadini i certificati in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione.
Con le nuove disposizioni sono diventate più semplici tutte le pratiche più comuni della vita quotidiana, infatti ognuno di noi può, sotto la propria responsabilità, attestare tutte le informazioni sul proprio stato di cittadino (dalla data di nascita alla residenza, dallo stato civile alla qualifica professionale) con una semplice dichiarazione firmata, non autenticata e senza bolli.
Oggi, ai cittadini non si chiede più di dimostrare di essere nati o addirittura in vita. Non si chiede più di fare file o la spola tra un ufficio pubblico e l'altro alla ricerca di un certificato o di un documento. Basta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo, che può essere inviata per posta o fax o consegnata a mano anche da un'altra persona.
L'autocertificazione è definitiva e ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce.
Tutte le amministrazioni pubbliche, (comprese Scuole, Università, Motorizzazione Civile, Comuni, ecc) e tutti i gestori di pubblici servizi (ossia le aziende che hanno in concessione servizi pubblici come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, reti telefoniche, ecc.) devono accettare, nei rapporti con l'utenza, l'autocertificazione.
I privati, invece, possono accettarla, ma non sono obbligati a farlo.
Possono utilizzare l'autocertificazione:
- I cittadini italiani;
- I cittadini dell'Unione Europea;
- I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili presso le pubbliche amministrazioni italiane, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
Continua invece ad essere necessaria la presentazione dei seguenti certificati, che non possono essere sostituiti con l'autocertificazione:
- certificati sanitari, medici, veterinari;
- certificati di origine, di conformità CE;
- certificati di marchi e brevetti.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
I cittadini possono rilasciare una dichiarazione in sostituzione dei certificati riguardanti:
Dati anagrafici e di stato civile
Luogo e data di nascita
Residenza
Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Stato civile (celibe/nubile, coniugato/a,vedovo/a, stato libero)
Stato di famiglia
Esistenza in vita
Nascita del figlio/a
Morte del coniuge, del genitore, del figlio
Tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (ad esempio maternità, paternità, separazione o comunione di beni)
Titoli di studio, qualifiche professionali
Qualifica professionale
Titolo di studio
Titolo di specializzazione
Titolo di aggiornamento
Titolo di abilitazione
Titolo di formazione
Titolo di qualificazione tecnica
Esami sostenuti
Situazione reddituale, economica e fiscale
Reddito
Situazione economica
Assolvimento obblighi contributivi
Possesso e numero del codice fiscale
Possesso e numero di partita Iva e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria
Carico familiare
Posizione giuridica
Legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche
Tutore
Curatore
Non aver riportato condanne penali
Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato
Altri dati
Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
Posizione agli effetti degli obblighi militari, comprese le situazioni del foglio matricolare
Appartenenza a ordini professionali
Stato di disoccupazione
Qualità di pensionato e categoria di pensione
Qualità di studente
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
I cittadini possono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per tutte le altre situazioni relative a stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nell'elenco di ciò che può essere comprovato con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può anche riguardare:
- stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza;
- lo smarrimento di documenti per i quali la legge non preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato;
- il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale;
- la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori o agli esercenti di pubblici servizi, deve essere firmata davanti al dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In quest'ultimo caso la dichiarazione può essere o inviata, anche via fax, o consegnata per il tramite di un'altra persona.
Se invece la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, oppure è presentata a privati che vi consentano, deve avere la firma autenticata, ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Violazioni dei doveri d'ufficio e accertamenti
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri di ufficio da cui possono derivare azioni disciplinari a carico del dipendente.
Le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni.
In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.