
DESCRIZIONE
Denuncia di inizio attività da presentare al Sindaco del Comune necessaria per avviare un'attività di affittacamere: strutture composte da non più di sei (6) camere destinate ai clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
MODALITA'
Gli esercenti l'attività sono tenuti a presentare al Comune territorialmente competente, prima dell'inizio dell'attività, denuncia di inizio attività in carta semplice che deve indicare:
REQUISITI
I locali devono possedere le caratteristiche strutturali igienico - edilizie previste per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene e il possesso dell'autorizzazione sanitaria.
Gli affittacamere devono inoltre garantire i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Scheda di rilevazione delle strutture ricettive in triplice copia che il Comune trasmetterà alla Regione Emilia - Romagna, Assessorato al Turismo.
Documento di identità del titolare in corso di validità.
COSTO
Nessun costo per la denuncia di inizio attività. Deve essere conteggiato il costo relativo al rilascio della autorizzazione sanitaria e della pratica edilizia (se necessaria).
TEMPI DI RILASCIO
il Servizio effettua le opportune verifiche entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia.
ALTRE NOTIZIE
Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di "Locanda".
L'attività di affittacamere abilita anche alla fornitura di giornali e riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline, francobolli alle persone alloggiate nonché ad installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
Il titolare dell'attività di affittacamere è tenuto a comunicare al Comune la chiusura dell'esercizio qualora questa sia superiore agli otto (8) giorni.