DESCRIZIONE
E' l'autorizzazione necessaria per avviare un'attività di agriturismo, che è un'attività stagionale, quindi non può essere esercitata per più di nove mesi (continuativi e non continuativi) all'anno.
MODALITA'
Gli esercenti l'attività (titolare o legale rappresentante della società) sono tenuti a presentare al Comune ove è ubicata l'azienda, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, una domanda in bollo di autorizzazione che indichi:
- generalità (Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza) del richiedente;
- ragione Sociale o denominazione, sede legale dell'impresa (Ditta Individuale/Società);
- recapito Telefonico;
- codice fiscale e P.IVA;
- descrizione delle attività elencate nell'attestato di iscrizione all'esercizio dell'agriturismo;
- indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico;
- determinazione delle tariffe massime per l'ospitalità che si intendono adottare per l'anno in corso eventualmente rapportare per diversi periodi di attività;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 giugno 1968 n. 15 comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.
REQUISITI
Requisiti del richiedente:
- essere imprenditore agricolo, di cui all'art. 2135 del C.C., singoli o associati, esercente l'attività agricola da almeno un biennio, mediante l'utilizzazione della propria azienda;
- essere in possesso, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, della qualifica di imprenditore agricolo e dell'attestato di frequenza al corso per operatore agrituristico attivato nel territorio della provincia.
Adempimenti a carico del richiedente:
Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare trasmette al Comune una comunicazione sull'attività ricettiva agrituristica svolta nell'anno precedente riportando i periodi di apertura e il numero di giornate complessive.
Entro il 31 luglio di ogni anno il titolare trasmette al Comune il listino prezzi valido per l'anno successivo distinto in funzione dei periodi di alta, media e bassa stagione.
Adempimenti a carico del Comune:
- accertamento del possesso dei requisiti di cui agli art. 11 e 92 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, ed art. 5 della Legge 9.2.63 n. 59.
- rilascio dell'autorizzazione entro 60 gg dalla presentazione. Decorso tale termine la richiesta si intende accolta (sempre che i termini non siano stati interrotti da richiesti di chiarimenti)
- trasmissione alla Regione e alla Provincia delle autorizzazioni rilasciata agli operatori agrituristici, eventuali modifiche, sospensioni e revoche delle stesse.
Adempimenti a carico della Provincia:
- tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici, verifiche e controlli sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione, o della conferma d'iscrizione all'elenco di cui all'art. 12 della L.R. 28.06.94 n.26.
- entro 60 gg. dalla presentazione delle domande decide sulla iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici.
- ogni 6 mesi trasmette alla Regione copia degli elenchi provinciali degli operatori agrituristici.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- attestato di iscrizione all'elenco di cui all'art. 12 della L.R. 28.06.94 n. 26;
- copia libretto sanitario rilasciato ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche per le quali sia richiesto l'accertamento sanitario;
- parere delle autorità sanitaria relativo ai locali da adibire all'attività agrituristica;
- copia della concessione edilizia nel caso che gli interventi previsti debbano essere preliminari all'inizio dell'attività, in tal caso il parere dell'autorità sanitaria non è richiesto ed è surrogato dalla dichiarazione di usabilità che verrà rilasciata successivamente e che dovrà essere trasmessa al Comune prima dell'effettivo inizio dell'attività;
- Atto costitutivo della Società (nel caso di Società titolare).
COSTO
Due marche da bollo da € 11,00 i cui una da apporre sulla domanda e una sull'autorizzazione.
TEMPI DI RILASCIO
L'autorizzazione viene rilasciata entro 60 gg. dal ricevimento della domanda.
ALTRE NOTIZIE
Motivi per la sospensione dell'autorizzazione:
- per accertata violazione agli obblighi di cui all'art. 16 della L.R. 26 del 28.06.1994
Motivi per la revoca dell'autorizzazione:
- nel caso in cui l'interessato non abbia iniziato l'attività entro 1 anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione
- nel caso in cui l'interessato sia stato cancellato dall'elenco di cui all'art. 12 della L.R. 26 del 28.06.94
- nel caso in cui l'interessato abbia perso i requisiti previsti al comma 3 dell'art. 14 della L.R. 26/94
- nel caso in cui l'attività abbia subito nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.