
i DURC rilasciati a partire dal 01/03/2006 valgono 3 mesi
L 'art. 39 della L. 51/2006 ha fissato in 3 mesi la validità del DURC (documento unico di regolarità contributiva):
Il DURC è il documento unico di regolarità contributiva delle imprese che realizzano interventi edilizi che sostituisce i 3 certificati di regolarità contributiva, rispettivamente rilasciati da INAIL/INPS/CASSE EDILI, ciascuno per la rispettiva competenza.
Il DURC va richiesso presso le Casse Edili competenti.
Si ricorsa che quando si presenta la comunicazione di inizio lavori,per il permesso di costruirire, e quando si presenta la DIA, occorre sempre indicare il nominativo dell'impresa esecutrice.
Occorre inoltre allegare:
1. dichiarazione, resa dal titolare dell'impresa esecutrice circa l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
2. dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali coparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
3. Il DURC (documento unico di regolarità contributiva).
La sanzione per i casi in cui non venga presentato il DURC è la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (DIA o permesso di costruire)