Separazione e divorzio - Comune di Alfonsine

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Separazione e divorzio

DESCRIZIONE

Dall’11 dicembre 2014 sono entrate in vigore delle procedure  semplificate  per separazioni  e divorzi.

 

MODALITA'

I coniugi che consensualmente intendono separarsi , divorziare  o modificare  le precedenti condizioni  di separazione o divorzio possono:

  • avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza  di almeno un legale per parte;
  • rivolgersi all’ufficiale dello stato civile  ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.

Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.

 

  • Separazione e divorzio davanti all’avvocato (Art. 6 della Legge n.162/2014)  

Per le soluzioni consensuali  i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
La richiesta di divorzio può essere proposta quando vi siano stati sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi, così come previsto dalla legge 898/1970. 
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta  rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o di un’autorizzazione  rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Entrambi  gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica) al Comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa, di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
Potrà essere inoltrato anche un unico accordo munito del nulla osta o autorizzazione da parte del P.M, a condizione che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati o che nella convenzione di negoziazione assistita sia esplicitato che un avvocato dia mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile.
L’accordo da inoltrare al Comune di ALFONSINE può essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via PEC al seguente indirizzo:  demografico.alfonsine@cert.unione.labassaromagna.it

 

  • Separazione e divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile (Art. 12 della Legge n.162/2014) 

Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti  siano d’accordo  e che NON CI SIANO :

  • figli minori  
  • figli maggiorenni  incapaci o portatori di handicap  grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992);
  • figli  maggiorenni  economicamente non autosufficienti ,
    (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi)
  • accordi di trasferimento patrimoniale

Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: SEI mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi. 

I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di: residenza di uno di loro, o del Comune di celebrazione  del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, o del Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.

 

TEMPI DELL'ACCORDO E DOCUMENTI DA PRESENTARE

  • prenotazione di appuntamento;
  • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato con bollettino di Conto Corrente Postale n. 15524481  intestato alla Tesoreria del Comune di Alfonsine o a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto della Tesoreria del Comune di Alfonsine (CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA – FILIALE DI ALFONSINE Corso Matteotti 61 - Alfonsine IBAN IT 76 X 06270 13199 T20990000270) indicando obbligatoriamente la causale:  diritti per Separazione/Divorzio;
  • entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati);
  • in caso di divorzio occorre presentare la sentenza di separazione;
  • nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  • l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto.
  • La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
  • La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo .

 

COSTO
Versamento di Euro 16,00 effettuato con bollettino di Conto Corrente Postale n. 15524481 intestato alla Tesoreria del Comune di Alfonsine o a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto della Tesoreria del Comune di Alfonsine (Corso Matteotti 61 - Alfonsine – IBAN IT 76 X 06270 13199 T20990000270) (Causale:  Diritti per Separazione/Divorzio);

 

DOVE RIVOLGERSI
Comune di Alfonsine
Ufficio  Demografico
Orario invernale: dal lunedì al venerdì ore 8-13, sabato ore 9-12; martedì e giovedì pomeriggio anche dalle ore 15 alle 18.
Orario estivo: dal lunedì al venerdì ore 8-13; sabato 9-12; martedì pomeriggio anche dalle 15 alle 18.

 

COME CONTATTARCI
Numero di telefono: 0544/866622
Numero di fax: 0545 38137
anagrafe@comune.alfonsine.ra.it  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Silvia Rastelli 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).

 

TIPO PROCEDIMENTO
Semplice

 

Come fare per

 
 

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