Oltre alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà previste dal DPR n. 445/2000, è possibile richiedere l’autentica di firma presso gli sportelli comunali esclusivamente per i seguenti documenti:
- atti previsti dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (procedimento elettorale)
- consenso scritto, da parte degli aspiranti all’adozione, all’incontro fra questi ed il minore da adottare (articolo 31, comma 3, lettera e, legge 4 maggio 1983, n. 184)
- nomina del difensore, del mandato o procura speciale o qualsiasi altro atto previsto dall’articolo 39 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
- firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169)
- atti e delle dichiarazioni inerenti l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi nonché la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (articolo 7, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223) (esclusivamente in caso di certificato di proprietà cartaceo)
- quietanze liberatorie del pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione (articolo 8, comma 3-bis, legge 15 dicembre 1990, n. 386)
Al di fuori di questi specifici casi e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, il funzionario comunale non è mai competente per l’autentica di firma. E’ quindi necessario rivolgersi al notaio.
Normative di riferimento
- DPR n. 445/2000
- Circolare n. 10 del 30 luglio 1993 (sul divieto di autenticare atti di procura)
- Circolare n. 4 del 15 marzo 1990 (su deleghe rivolte alla p.a.)