Il funzionario comunale è competente all'autentica delle Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in base al DPR n. 445/2000, cioè quegli atti – spesso erroneamente ancora definiti "atti notori" - che consistono in "stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato " e che possono anche riguardare terzi.
L'autentica della firma serve per presentare la dichiarazione a soggetti privati. Pubbliche amministrazioni e gestori di servizio pubblico devono accettare la dichiarazione con allegata copia di un documento di identità o riconoscimento del dichiarante; l'autentica, in questi casi, è consentita solo per la riscossione di benefici economici (quali ad esempio pensioni).
Il contenuto della dichiarazione deve essere limitato a stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato, cioè del firmatario. In ciò sta il principio di notorietà, ovvero il dichiarare ciò di cui si è a conoscenza, e che dunque deve essere uno stato di fatto, una qualità o un evento necessariamente già accaduto. È consentita, inoltre, l'autentica all'atto di delega al mero ritiro di documenti.
Non si possono autenticare dichiarazioni che hanno la natura di atti negoziali o, comunque, manifestazioni di volontà in grado di avere effetti giuridici.
Non si possono autenticare procure di nessun tipo, mandati ad agire, atti di impegno.
Non si possono autenticare documenti in lingua straniera, in quanto il pubblico ufficiale può intervenire esclusivamente su atti in lingua italiana.