Si tratta della procedura amministrativa (SCIA), per poter aprire, subentrare, trasferire la sede, modificare aspetti, sospendere, cessare attività di facchinaggio. Sono considerate attività di facchinaggio quelle attività svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.
Non rientrano nella disciplina dell’attività di facchinaggio i pesatori pubblici e il facchino non imprenditore.