A chi è rivolto
Tutti
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Modalità e Regolamentazione
Per quanto riguarda tutto il territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna l'abbruciamento dei residui delle lavorazioni agricole è vietato nei seguenti casi:
- nei periodi in cui la Regione Emilia-Romagna decreta la “grave pericolosità per gli incendi boschivi” (cfr. Bollettini rilasciati da Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile)
- nei mesi estivi di luglio agosto e in quelli invernali da novembre a febbraio (art. 10 DL n. 69 del 13/06/2023, convertito con L. 103 del 10/08/2023)
- nei mesi di ottobre e marzo nel caso in cui siano attivate le misure emergenziali previste dalle ordinanze per la riduzione dell’inquinamento atmosferico in attuazione al PAIR 2030 (vedi le ordinanze in vigore).
Nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “fase di attenzione per gli incendi boschivi”, le attività di abbruciamento in prossimità di boschi, di terreni saldi e/o arbustati, di castagneti, di tartufaie, di pioppeti e di altri impianti di arboricoltura da legno sono consentite solo in mattinata e i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11.00, sempre che non vi sia presenza di vento.
Nei mesi di marzo e ottobre gli abbruciamenti sono ammessi, qualora non siano attivate le misure emergenziali, in deroga alle limitazioni delle ordinanze per la riduzione dell’inquinamento atmosferico in attuazione al PAIR 2030 solamente se ricorrono le seguenti condizioni:
Inoltre, nei periodi in cui gli abbruciamenti sono consentiti:
IMPORTANTE: le norme/indicazioni sopra elencate sono una sintesi non esaustiva degli adempimenti previsti per il solo abbruciamento dei materiali di risulta dei lavori agricoli e forestali. Quanto sopra serve solo a dare una sommaria informazione sulle norme che regolano la complessa materia dell’accensione dei fuochi. Per una completa e dettagliata informazione è necessario leggere il testo integrale degli art. 58, 59 e 60 del Regolamento Forestale Regionale (n. 3 del 01/08/2018) e riferirsi alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna sul sito web ufficiale.
documentazione richiesta
La legge 116/2014 non considera più come rifiuti i materiali vegetali di cui sopra, questi possono quindi essere bruciati in piccoli cumuli, in quantità non superiori a 3 metri steri (equiparabili a metri cubi) per ettaro al giorno, nel luogo di produzione.