Cambiare il nome e/o cognome

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Come modificare il proprio nome o cognome in anagrafe

Per richiedere il cambiamento del nome o del cognome i cittadini italiani devono rivolgersi alla Prefettura.

A chi è rivolto

Tutti

Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Conselice
Cotignola
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Sant'Agata sul Santerno

Chi può fare domanda

L’istanza in Prefettura può essere presentata solo da cittadini italiani. Se il cambio del nome riguarda un minore la domanda deve essere sottoscritta, in generale, da entrambi i genitori, oppure da uno solo dei genitori accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’altro; l’istanza può essere presentata anche dall’affidatario.

Le modifica delle generalità per gli stranieri che hanno già variato nome e/o cognome presso le autorità del proprio Stato riguarda esclusivamente i residenti nel Comune.

Descrizione

Il cambio di nome o cognome del cittadino italiano è regolato dall’art. 89 del D.P.R. 396/2000, in base al quale chiunque vuole:

· cambiare il nome;

· aggiungere al proprio un altro nome;

· cambiare il cognome, perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale;

· aggiungere al proprio un altro cognome

deve farne domanda al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’Ufficio dello Stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Gli stranieri, invece, devono prima rivolgersi alle autorità del proprio Paese, ottenere un nuovo documento di identità (passaporto o carta d'identità) e richiedere poi l'aggiornamento direttamente all'ufficio anagrafe.

Come fare

Si fa domanda al Prefetto, nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta, che debbono essere valide e fondate. Si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.

L’istanza deve essere presentata personalmente dall’interessato, previa esibizione di documento e sottoscrizione della stessa davanti all’impiegato della Prefettura ovvero con raccomandata unitamente a fotocopia di valido documento di identità dell’interessato.

Ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 396/2000, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per 30 gg. consecutivi all’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza la notifica del sunto della domanda.

Una volta presentata la domanda, il Prefetto la esamina e in caso di esito positivo richiederà la pubblicazione all'albo pretorio online di un sunto contenente la domanda per 30 giorni. Trascorso questo termine, i nostri uffici ricontatteranno il cittadino per ritirare la relazione dell'avvenuta pubblicazione da riconsegnare in Prefettura.

Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome, che sarà trascritto nei registri dello Stato civile e annotato sull'atto di nascita.

Cosa serve

Si rimanda a indicazioni pubblicate sul sito della Prefettura.

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Marca da bollo
16 Euro

È invece esente da bollo l’istanza per il cambio del nome/cognome ridicolo, vergognoso o rilevante l’origine naturale.

Accedi al servizio

Asilo Nido S. Cavina

Asilo nido comunale, servizio educativo aperto a tutti i bambini di età compresa tra i sei mesi ed i tre anni di età

Via Spello, 32

Istituto comprensivo "C.so Matteotti"

Scuola primaria "Rodari" e "Matteotti"; Scuola secondaria di primo grado "Oriani".

Via Augusto Murri, 26, Alfonsine

Museo della battaglia del Senio

Museo sugli avvenimenti bellici degli anni 1944-45 in Romagna

Piazza della Resistenza, 2

Orari al pubblico:

chiuso tutto il mese di agosto

Lun
08:30 - 13:00
Mar
08:30 - 13:00
Mer
08:30 - 13:00, 14:00 - 17:00
Gio
08:30 - 13:00
Ven
08:30 - 13:00
Sab
09:00-12:00
Valido dal 01/01/2022

In nessun modo può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Casi particolari

Richiesta dell’esatta indicazione del nome composto da più elementi

Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima del 30/03/2001 (data di entrata in vigore del regolamento di Stato Civile), un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello Stato Civile.

La dichiarazione può essere resa anche da chi ha discordanza fra quanto risulta dall’atto di nascita e quanto riportato in altri documenti amministrativi in merito all’indicazione del nome (ad esempio Maria Rita sull’atto di nascita, Rita in altri documenti).

Per ottenere tale rettifica è sufficiente una dichiarazione firmata e non autenticata, accompagnata da fotocopia di documento di identità, presentata all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita.

La dichiarazione e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta.

L’Ufficiale dello Stato Civile che riceve la dichiarazione procede alla sua annotazione nell’atto di nascita e alle comunicazioni anagrafiche che ne conseguono.

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