La convivenza di fatto può cessare per:
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso di uno dei conviventi
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i componenti.
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.
Normativa di riferimento:
Legge 76/2016