Centri Estivi - Apertura e gestione - Informazioni per i gestori

  • Servizio attivo

Il centro estivo è un servizio che svolge attività educative, ludiche e laboratoriali. Ospita bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 17 anni.

A chi è rivolto

Soggetti privati interessati all'apertura di un Centro Estivo.

Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Conselice
Cotignola
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Sant'Agata sul Santerno

Chi può fare domanda

Soggetti privati interessati all'apertura di un Centro Estivo.

Descrizione

Il centro estivo svolge attività educative, ludiche e laboratoriali (ai sensi della L.R. 14/08 e ss.mm. art. 14 c.10) ed e costituito da uno o più gruppi di bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 ei 17 anni che convivono con regolarità durante l'intera giornata o parte di essa nel periodo comunque extrascolastico, anche al di fuori della stagione estiva.

L'apertura e il funzionamento dei Centri Estivi (CRE) rivolti ai bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 17 anni sono disciplinati dall’art. 14, commi 10, 11 e 12 della Legge Regionale 28/7/2008, n. 14 e modifiche successive "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018 “Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della l.r. 14/08, art. 14 e ss. mm." così come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 469 del 01/04/2019.

Nella sezione "Ulteriori informazioni" di questa pagina sono disponibili il testo della legge Regionale 28/7/2008, n. 14, il testo coordinato della Direttiva per l'organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri estivi e le istruzioni per la presentazione della SCIA.

Gli aggiornamenti relativi ai requisiti strutturali-organizzativi dei Centri Estivi saranno pubblicati in questa pagina.

Come fare

Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018 “Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della l.r. 14/08, art. 14 e ss. mm." così come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 469 del 01/04/2019, i soggetti gestori, contestualmente all’apertura del servizio, anche qualora esso si svolga presso strutture o spazi, normalmente destinati ad altra attività, inoltrano segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune sede della struttura, a cui è allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica attestante, in particolare, il possesso dei requisiti strutturali e funzionali e delle dotazioni minime di cui alla direttiva citata e l’impegno alla copertura assicurativa del personale e dell’utenza. Allegato alla SCIA, il soggetto gestore trasmette un sintetico “progetto organizzativo”, contenente l’indicazione delle principali attività proposte (ludico-ricreative, sportive, educative, laboratoriali).

A partire dall’estate 2022, per compilare la SCIA è necessario collegarsi al portale telematico regionale ACCESSO UNITARIO, raggiungibile dal link "vai a Accesso Unitario" presente in questa pagina.

Si fa presente che occorre effettuare il login tramite autenticazione con credenziali SPID, CIE o con smartcard e che è necessario essere in possesso di firma digitale per la sottoscrizione degli allegati e della SCIA.

ALL'INTERNO DEL PORTALE ACCESSO UNITARIO, NELLA SEZIONE "COMPILA PRATICA", DOPO AVER SELEZIONATO IL COMUNE SEDE DEL CENTRO ESTIVO, OCCORRE SELEZIONARE IL SETTORE RELATIVO ALLA PRATICA DA INVIARE.

PER SELEZIONARE IL SETTORE, CLICCARE, NELL'ORDINE, SU:

1 - SUAP - MODULISTICA ATTIVITA' PRODUTTIVE

2 - AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE

3 - Servizi educativi e ricreativi per infanzia e minori

4 - Centri estivi

La presentazione della SCIA costituisce titolo necessario per avviare l’esercizio della suddetta attività.

Chiunque gestisca un Centro Estivo senza avere presentato la SCIA è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.300,00.

Ai fini dei controlli di competenza, il Comune trasmette all’Ausl competente l’elenco delle attività segnalate con SCIA.

In caso di mancata presentazione della SCIA da parte del soggetto gestore, l'Unione può ordinare la sospensione delle attività.

Cosa serve

Si rinvia alla lettura della Direttiva disponibile in questa pagina alla sezione "Ulteriori informazioni" e al modulo di SCIA on line.

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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