I titolari di attività commerciali al dettaglio per il settore alimentare (in sede fissa come ad esempio esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, su aree pubbliche mediante posteggio, con esclusione della forma itinerante) che intendono porre in vendita funghi spontanei freschi e/o secchi sfusi devono presentare SCIA al Comune sede dell’attività.
Per la vendita dei funghi spontanei freschi e/o secchi sfusi è necessario che il titolare e/o incaricato siano in possesso di attestato di idoneità previsto dall’art. 15 comma 2 della Legge Regionale n. 15 del 02.04.1996 e successive modifiche.
Per la vendita di funghi spontanei in confezioni singole non manomissibili è necessario presentare la SCIA ma non è richiesto che il titolare e/o un incaricato alla vendita sia in possesso dell’attestato di idoneità alla vendita previsto ai sensi della norma sopracitata.