A chi è rivolto
I familiari dei defunti.
La cremazione è l’incenerimento della salma o dei resti mortali per mezzo della combustione. È autorizzata dall'ufficiale dello Stato civile
I familiari dei defunti.
Le cremazioni possono essere effettuate sia per salme o resti mortali e vengono autorizzate dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove si trovano i resti, dall'ufficiale dello Stato civile. La pratica della cremazione rappresenta oggi la forma di sepoltura consigliabile dal punto di vista igienico-sanitario.
La cremazione è autorizzata sulla base della volontà testamentaria del defunto espressa con dichiarazione autografa o con iscrizione ad un'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà può essere manifestata, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal coniuge/unito civilmente e, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, tutti devono sottoscrivere la dichiarazione.
Per quanto riguarda l'affido o la dispersione delle ceneri, qualora tale volontà non fosse espressa in un atto scritto da parte del defunto, anche in questi casi è possibile ricorrere ad una dichiarazione dei parenti più prossimi, di pari grado, nelle modalità sopra indicate.
La richiesta di autorizzazione alla cremazione va presentata compilando il modulo allegato, unitamente alla dichiarazione di tutti i parenti più prossimi di pari grado (salvo altra documentazione che comprovi la volontà del defunto).
L'autorizzazione al trasporto delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto, insieme all'autorizzazione alla cremazione.
In base alla dichiarazione pervenuta, le ceneri possono essere:
L'affido o la dispersione possono essere autorizzati con le seguenti modalità:
L'affidamento personale dell'urna a familiare o altro soggetto è autorizzata in base alla vigente normativa (Art. 3 Legge 30.3.01, n. 130, art. 11, commi 3 e 4 Legge Regionale 29.7.04, n. 19 e deliberazione della giunta regionale 10.1.05, n. 10). L'affidatario viene registrato e ha l'obbligo di conservazione delle ceneri.
La dispersione delle ceneri può essere effettuata con le modalità e nei luoghi previsti dalla normativa, nei luoghi previsti: (La dispersione può essere autorizzata in Cimitero, qualora esista un'area apposita, oppure in natura: in mare, nei laghi e nei fiumi, ma solo nei tratti liberi da manufatti e e in generale in qualsiasi luogo ad almeno 300 metri dalle aree residenziali e industriali.
L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bagnacavallo se il decesso è avvenuto a Bagnacavallo e, in caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra regione, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può essere disposta in alternativa, dal Comune di residenza anagrafica del deceduto.
La dichiarazione è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Per la cremazione di salme è necessario il certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, in cui sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre il nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.
Per la volontà alla cremazione, in alternativa:
Per l'autorizzazione all'affido o alla dispersione: un atto testamentario del defunto, o una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge/unito civilmente o di tutti i familiari di pari grado (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
Per ottenere l'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido, è necessario che siano presentate tutte le firme dei famigliari del defunto previste dalla normativa.
La firma dei famigliari sottoposti a tutela, sono eseguite dal tutore (per i minori di età firma il genitore o il tutore), mentre per i famigliari per i quali esista un amministratore di sostegno, questi può firmare la dichiarazione solo nel caso in cui il giudice abbia espressamente previsto tale possibilità.
La dichiarazione è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Per la dispersione in natura è necessaria l’autorizzazione del Comune in cui dovrà avvenire la dispersione, che dovrà essere richiesta da chi si occupa della dispersione direttamente al Comune. Per le dispersioni in mare non è necessaria alcuna autorizzazione.