A chi è rivolto
Tutti
Chi può fare domanda
I familiari dei defunti.
La cremazione è l’incenerimento della salma. Viene autorizzata dall'ufficiale dello Stato civile, al pari dell'affido o della dispersione delle ceneri.
Tutti
I familiari dei defunti.
Le cremazioni possono essere effettuate sia per salme o resti mortali e vengono autorizzate dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove si trovano i resti, dall'ufficiale dello Stato civile.
La pratica della cremazione rappresenta oggi la forma di sepoltura consigliabile dal punto di vista igienico-sanitario.
La cremazione deve essere autorizzata sulla base della volontà testamentaria espressa con dichiarazione autografa o con iscrizione ad un'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati; in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà può essere manifestata, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal coniuge/unito civilmente e, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, tutti devono sottoscrivere la dichiarazione.
Per quanto riguarda l'affido o la dispersione delle ceneri, qualora tale volontà non fosse espressa in un atto scritto da parte del defunto, anche in questi casi è possibile ricorrere ad una dichiarazione nelle modalità sopra indicate.
La richiesta di autorizzazione alla cremazione va presentata compilando il modulo allegato, unitamente alla dichiarazione di tutti i parenti più prossimi di pari grado (salvo altra documentazione che comprovi la volontà del defunto).
L'autorizzazione al trasporto delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto, insieme all'autorizzazione alla cremazione.
In base alla dichiarazione pervenuta, le ceneri possono essere:
L'affido o la dispersione possono essere autorizzati con le seguenti modalità:
L'affidamento personale dell'urna a familiare o altro soggetto è autorizzata in base alla vigente normativa (Art. 3 Legge 30.3.01, n. 130, art. 11, commi 3 e 4 Legge Regionale 29.7.04, n. 19 e deliberazione della giunta regionale 10.1.05, n. 10). L'affidatario viene registrato e ha l'obbligo di conservazione delle ceneri.
La dispersione delle ceneri può essere effettuata con le modalità e nei luoghi previsti dalla normativa, nei luoghi previsti: (La dispersione può essere autorizzata in Cimitero, qualora esista un'area apposita, oppure in natura: in mare, nei laghi e nei fiumi, ma solo nei tratti liberi da manufatti e e in generale in qualsiasi luogo ad almeno 300 metri dalle aree residenziali e industriali.
L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bagnacavallo se il decesso è avvenuto a Bagnacavallo e, in caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra regione, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può essere disposta in alternativa, dal Comune di residenza anagrafica del deceduto.
Per la cremazione di salme è necessario il certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, in cui sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre il nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.
Per la volontà alla cremazione, in alternativa:
Per l'autorizzazione all'affido o alla dispersione: un atto testamentario del defunto, o una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge/unito civilmente o di tutti i familiari di pari grado (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
Per ottenere l'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido, è necessario che siano presentate tutte le firme dei famigliari del defunto previste dalla normativa.
La firma dei famigliari sottoposti a tutela, sono eseguite dal tutore (per i minori di età firma il genitore o il tutore), mentre per i famigliari per i quali esista un amministratore di sostegno, questi può firmare la dichiarazione solo nel caso in cui il giudice abbia espressamente previsto tale possibilità.
La dichiarazione è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.