Con l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001 n.380, sono state semplificate le modalità di deposito dei tipi di frazionamento presentati telematicamente all'Agenzia delle Entrate da parte dei professionisti incaricati.DAL 01/07/2025, nel rispetto della sopracitata norma, i frazionamenti devono essere depositati telematicamente all'Agenzia delle Entrate che provvede, preliminarmente alla sua approvazione, al deposito dell'atto di aggiornamento sull'area dedicata del Portale dei Comuni e alla comunicazione dell'avvenuto deposito al Comune mediante posta elettronica certificata, la cui ricevuta di consegna sostituisce l'attestazione di cui al comma 5 dell'articolo 30 del D.P.R. n.380/2001 e costituisce condizione indispensabile per la successiva verifica e approvazione (o respingimento) dell'atto di aggiornamento cartografico.