A chi è rivolto
Tutti i maggiorenni capaci di intendere e volere residenti nel Comune
Possibilità, in previsione di una eventuale incapacità, di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari
Tutti i maggiorenni capaci di intendere e volere residenti nel Comune
Le Disposizioni anticipate di trattamento prevedono la possibilità per ogni persona, maggiorenne capace intendere e volere, in previsione di una eventuale incapacità, di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su: accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari (per tutti i contenuti si rimanda alla lettura dell’art. 4 della legge 219/2017).
Nelle DAT non possono essere inserite disposizioni riguardanti il post-mortem (relative alla cremazione o ai funerali).
Il disponente può nominare un fiduciario, qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere, che lo rappresenterà in modo conforme alle volontà espresse con le DAT nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più in grado di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. Il fiduciario deve accettare formalmente la nomina attraverso la sottoscrizione della DAT o con apposito atto anche successivo che deve essere allegato alla DAT. Il fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Il fiduciario può rinunciare in qualsiasi momento alla nomina con atto scritto comunicato al disponente.
Modalità alternative di presentazione:
L’Ufficiale dello Stato Civile non deve partecipare alla redazione delle DAT, né può dare informazioni sul contenuto della medesime: ha il solo compito di riceverle, di registrarle, di conservarle e di trasmetterle, con il consenso del disponente, alla Banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute.
Maggiori informazioni sulle DAT, e sulla Banca dati nazionale sono disponibili sulla sezione dedicata del sito del Ministero della Salute.
Il disponente può:
Se il disponente trasferisce la residenza in altro Comune, la DAT resta depositata nel Comune salvo che il disponente non ne richieda la cancellazione.
La consegna delle DAT, previo appuntamento, deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte dell’interessato (non può essere fatta in nessun caso da terzi). L’Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione delle DAT né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto, ma si limita a verificare i presupposti della consegna in particolare: identità, maggiore età e residenza nel Comune.
La DAT non deve essere consegnata in busta chiusa ma in modalità tale da consentire la verifica dei requisiti formali minimi, compresa la sottoscrizione del disponente. La DAT va consegnata in originale o in più copie originali (se l’interessato ha nominato il fiduciario, alla DAT deve essere allegata la fotocopia del documento valido del fiduciario).
L’Ufficiale dello Stato Civile trattiene e conserva solo l’originale.
Il disponente deve esibire un documento di riconoscimento valido, la DAT in originale, e la fotocopia del documento valido dell’eventuale fiduciario, se nominato.
Le persone che si trovano in condizioni fisiche che non consentano loro la redazione della DAT hanno la possibilità di esprimere la propria dichiarazione attraverso videoregistrazione o dispositivi analoghi. In questo caso la DAT non possa essere depositata presso l’ufficio di Stato Civile, è pertanto necessario contattare il proprio medico o un notaio.