A chi è rivolto
CIttadini interessati all'attività in oggetto.
Chi può fare domanda
I proprietari degli immobili o gli aventi diritto, avvalendosi di un tecnico professionista.
Sono considerati interventi privi di rilevanza quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico.
CIttadini interessati all'attività in oggetto.
I proprietari degli immobili o gli aventi diritto, avvalendosi di un tecnico professionista.
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito , di cui agli artt. 11 e 13 del titolo IV (“Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico”) della stessa legge.
Tali interventi sono stati individuati con deliberazione della D.G.R. 2272 del 21/12/2016 che li definisce quali interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducendoli unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell'elenco A del medesimo atto, e di interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B.
Il progettista deve dichiarare la non rilevanza dell'intervento specifico attraverso dichiarazione resa all'interno dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 15 del 2013.
All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici , così come stabilito per i diversi casi (L0 – L1- L2) al punto 3 dell'allegato 1 della DGR 2272/2016, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza.
La documentazione necessaria è costituita da:
1) per gli interventi contrassegnati dal codice (L0) non è dovuta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto;
2) per gli interventi contrassegnati dal codice (L1) è necessario predisporre:
3) Per gli interventi contrassegnati dal codice (L2) è necessario predisporre:
La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla SCIA, ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal Committente (articoli 7 e 9 L.R. n. 15 del 2013).
A seguito del parere del C.T.S. nella seduta n. 79 del 12/11/2020 sono oggetto di denuncia ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/2001 tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore inclusi gli interventi che, per loro caratteristiche intrinsiche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI). In accordo con quanto indicato all’art. 65 c.8-bis non si applicano le disposizioni si cui ai commi 6,7,8 e con quanto indicato all’art 67 c. 8-ter del DPR 380/2001 il certificato di collaudo è sostituito dalla DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE resa dal direttore dei lavori.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui sopra, dovrà essere depositato presso lo Sportello SUE/SUAP il progetto delle strutture completo dei “modelli eventuali” presenti alla voce “MODULISTICA”.