Ogni due anni (anno dispari) i cittadini in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi, possono chiedere di essere iscritti nell’elenco dei giudici popolari:
- della Corte d’assise
- della Corte d’assise d’appello
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
L'ufficio trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio, che provvede poi a unificare gli elenchi pervenuti dai Comuni di competenza ed approvare gli albi definitivi delle persone che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise e di coloro che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello.
Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato a sanzione pecuniaria nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari spetta un rimborso per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è forfettario per il totale delle udienze.
Per essere inseriti nell'albo dei giudici popolari di corte d'Assise e/o di corte d'Assise d'Appello occorre presentare apposita domanda al Comune di residenza. L’iscrizione permane fino a quando il cittadino non viene cancellato dall’anagrafe oppure compie 65 anni di età.
Regolamenti, linee guida, normative:
Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
L. n. 405 del 5 maggio 1952.
L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".