A chi è rivolto
Tutti i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi o quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Il cittadino italiano che trasferisce all'estero la propria dimora abituale ha l'obbligo di iscriversi all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE).
Tutti i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi o quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
L'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) è la registrazione anagrafica degli italiani residenti all'estero e garantisce continuità amministrativa e giuridica dell'iscrizione, affinchè il cittadino non perda i diritti connessi, tra cui quello di voto.
L'iscrizione all'AIRE è obbligatoria in caso di trasferimento all'estero per cause di durata superiore all'anno.
Se il cittadino, invece, si trasferisce per cause di durata inferiore o comunque contingenti, quali un periodo di lavoro o studio, è consentito mantenere la residenza in Italia, a patto che si conservi la disponibilità di un alloggio o, comunque, si faccia rientro in Italia al termine di tale periodo.
Durante l'iscrizione AIRE, il riferimento del cittadino per tutti suoi rapporti con lo Stato italiano è il Consolato. Il cittadino mantiene un Comune di riferimento (Comune di iscrizione AIRE), che solitamente è quello di ultima residenza in Italia, presso il quale far trascrivere gli atti dello Stato civile relativi a eventi verificati all'estero.
L'AIRE consente:
I cittadini iscritti AIRE possono, inoltre, accedere al sito dell'Anagrafe nazionale per visualizzare i propri dati anagrafici, scaricare autocertificazioni e certificati per sé stessi e per i componenti della propria famiglia.
I certificati di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, morte), devono esser richieste al Comune dove è stato registrato il relativo atto.
Voto all'estero
I cittadini AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo estero di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni del Parlamento europeo.
Le modalità di voto differiscono a seconda del tipo di elezione.
Per le Elezioni amministrative (comunali e regionali) non è prevista nessuna forma di voto all’estero, pertanto, l’elettore dovrà far rientro in Italia e votare nel Comune di iscrizione elettorale.
La cancellazione dall'AIRE avviene:
L'iscrizione AIRE per trasferimento della residenza all'estero va dichiarata presso il Consolato territorialmente competente.
L'iscrizione decorre dal giorno di presentazione della richiesta. È il Consolato a trasmettere la domanda al Comune, che completa la registrazione del trasferimento della residenza all'estero, dandone poi conferma al Consolato stesso e al cittadino.
In caso di iscrizione per nascita o per acquisto della cittadinanza, è sempre il Consolato a trasmettere al Comune i relativi atti di Stato civile al fine della successiva iscrizione AIRE.
Il cittadino italiano può anche decidere, prima di espatriare, di rendere la dichiarazione in Comune. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Se il cittadino non rende la dichiarazione presso il Consolato e se il Comune non riceve tale conferma entro un anno, dovrà procedere alla cancellazione per irreperibilità.
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
Le dichiarazioni AIRE si presentano nei modi e nelle forme previste dal Consolato competente.
Il cittadino italiano deve, comunque, sempre identificarsi con un documento di identità o allegarne copia in caso di modulistica trasmessa a mezzo mail o PEC.