Ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

  • Servizio attivo

Il procedimento è riservato ai discendenti di cittadini italiani residenti nel Comune

Riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, o il riacquisto in caso di perdita

A chi è rivolto

Discendenti di cittadini italiani residenti nel Comune

Alfonsine

Descrizione

Lo straniero, residente nel Comune, può richiedere all'ufficiale dello Stato civile il riconoscimento della cittadinanza italiana, o il riacquisto, in quanto discendente di cittadino italiano.

Lo straniero deve documentare mediante la produzione degli atti dello stato civile la trasmissione della cittadinanza da parte dell’avo italiano fino a sé.

Qualora provvisto di tutta la documentazione necessaria lo straniero può rendere la dichiarazione di residenza senza permesso di soggiorno ma documentando l’ingresso regolare in Italia (mediante timbro di ingresso in area Schengen sul passaporto o dichiarazione di presenza resa all'autorità di pubblica sicurezza: da tali date lo straniero mantiene la regolarità del soggiorno per 90 giorni).

Come fare

Lo straniero può presentare domanda se già residente o al momento della dichiarazione di residenza, che sarà però subordinata alla verifica della documentazione da parte dell'ufficio di Stato civile.

Previo appuntamento l’interessato deve presentarsi personalmente con tutta la documentazione in originale. L’ufficiale dello stato civile non valuterà documenti non esibiti in originale.

Il procedimento di iscrizione anagrafica si avvierà a seguito di prima verifica di completezza della documentazione, in linea con le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno K28 dell'8 Aprile 1991.

L'Iscrizione anagrafica sarà subordinata a seri e scrupolosi accertamenti sulla dimora abituale nel Comune.

L'istanza di riconoscimento, corredata da tutta la documentazione di Stato civile in originale o copia conforme, va presentata in marca da bollo da 16,00 euro.

Nell’istanza devono essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati e devono essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti.

Il procedimento si conclude con l'emanazione del provvedimento di riconoscimento o rifiuto, previa comunicazione dei motivi ostativi mediante comunicazione di preavviso di cui all’art. 10-bis L. 241/1990.

Cosa serve

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento:
  • Atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali. Gli atti devono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali non sia sufficiente che siano muniti di «apostille» oppure esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille» comporta il rigetto dell’istanza.
  • Le traduzioni devono essere a loro volta integrali. In casi dubbi, la bontà della traduzione sarà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni devono essere dichiarate conformi all’originale in lingua straniera o dall’autorità consolare italiana o con traduzione asseverata in Tribunale in Italia; oppure, se nel paese d’origine esiste un traduttore ufficiale, da quest’ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.
  • I documenti presentati devono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. In tali casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti secondo le procedure previste dall’ordinamento straniero (ad esempio con sentenza dell’autorità giudiziaria).
  • Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).
Elenco documenti:
  • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d’ufficio;
  • atto di morte dell'avo emigrato se nato prima del 1861;
  • atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
  • certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (questo documento viene acquisito d'ufficio e non deve essere prodotto);
  • in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
  • Copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell’area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura.

Cosa si ottiene

Cittadinanza Italiana

Tempi e scadenze

180 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Marca da bollo
16 Euro

Contatti

Telefono - Segreteria:
(+39) 0545 299620

Telefono - Segreteria:
(+39) 0545 299622

Telefono - Segreteria:
(+39) 0545 299655

E-mail - Supporto specialistico:
anagrafe@comune.alfonsine.ra.it

PEC - Segreteria:
demografico.alfonsine@cert.unione.labassaromagna.it

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Ufficio demografico - Anagrafe

Iscrizioni e variazioni anagrafiche, tenuta del registro della popolazione

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