A chi è rivolto
Discendenti di cittadini italiani residenti nel Comune
Riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, o il riacquisto in caso di perdita
Discendenti di cittadini italiani residenti nel Comune
Lo straniero, residente nel Comune, può richiedere all'ufficiale dello Stato civile il riconoscimento della cittadinanza italiana, o il riacquisto, in quanto discendente di cittadino italiano.
Lo straniero deve documentare mediante la produzione degli atti dello stato civile la trasmissione della cittadinanza da parte dell’avo italiano fino a sé.
Qualora provvisto di tutta la documentazione necessaria lo straniero può rendere la dichiarazione di residenza senza permesso di soggiorno ma documentando l’ingresso regolare in Italia (mediante timbro di ingresso in area Schengen sul passaporto o dichiarazione di presenza resa all'autorità di pubblica sicurezza: da tali date lo straniero mantiene la regolarità del soggiorno per 90 giorni).
Lo straniero può presentare domanda se già residente o al momento della dichiarazione di residenza, che sarà però subordinata alla verifica della documentazione da parte dell'ufficio di Stato civile.
Previo appuntamento l’interessato deve presentarsi personalmente con tutta la documentazione in originale. L’ufficiale dello stato civile non valuterà documenti non esibiti in originale.
Il procedimento di iscrizione anagrafica si avvierà a seguito di prima verifica di completezza della documentazione, in linea con le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno K28 dell'8 Aprile 1991.
L'Iscrizione anagrafica sarà subordinata a seri e scrupolosi accertamenti sulla dimora abituale nel Comune.
L'istanza di riconoscimento, corredata da tutta la documentazione di Stato civile in originale o copia conforme, va presentata in marca da bollo da 16,00 euro.
Nell’istanza devono essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati e devono essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti.
Il procedimento si conclude con l'emanazione del provvedimento di riconoscimento o rifiuto, previa comunicazione dei motivi ostativi mediante comunicazione di preavviso di cui all’art. 10-bis L. 241/1990.