A chi è rivolto
Tutti
È un'imposta sul possesso degli immobili, da versare per la seconda abitazione e altri immobili.
Tutti
Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'IMU non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, , che ai fini IMU è l’abitazione - oltre ad eventuali pertinenze - in cui risiede e dimora abitualmente e a partire dalla data in cui tali eventi si verificano, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.
La “Nuova” IMU è un’imposta spontanea, che deve essere calcolata e pagata in autoliquidazione per l’anno in corso direttamente dal Contribuente entro le scadenze stabilite dalla legge, in due rate:
Le delibere di Consiglio Comunale relative all’approvazione della aliquote IMU per l’anno 2023 (valide anche per il 2024) sono pubblicate a fondo pagina.
Attenzione: il versamento non effettuato o effettuato in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, anche di un solo giorno, è soggetto ad avviso di accertamento a carico del contribuente, con addebito delle relative sanzioni, progressive in base ai giorni di ritardo e fino a un massimo del 30%, che può essere notificato entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge 296 del 27/12/2006, art. 1, comma 161, oltre agli interessi di legge e alle eventuali spese di notifica. In caso di dimenticanza, di versamento effettuato in misura inferiore al dovuto o di impossibilità a rispettare le scadenze, se il contribuente non ha ancora ricevuto l’avviso di accertamento può regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite pagamento con ravvedimento operoso, applicando gli interessi di legge e una sanzione ridotta, progressiva in base al ritardo nel pagamento.
Sul sito web www.amministrazionicomunali.it è disponibile un applicativo che consente di effettuare il calcolo dell’imposta e la stampa dei relativi modelli F24 compilati, al seguente link
https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php
Nella stessa pagina, in alto, è presente anche un collegamento per il calcolo del ravvedimento operoso relativo agli anni precedenti.
ATTENZIONE: l’applicativo non è personalizzato. Occorre correggere le aliquote proposte di default, inserendo quelle deliberate dal Comune di riferimento, riportate nelle note informative IMU 2023 pubblicate a fondo pagina, con l'ausilio delle "istruzioni Calcolo IMU".
La dichiarazione IMU deve essere presentata nell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni. Per le variazioni relative all’anno di imposta 2023, la scadenza di presentazione è fissata al 1 luglio 2024.
A seguito dell'approvazione, con Decreto MEF del 24/04/2024, del modello di dichiarazione IMU-IMPi di cui al comma 769, art. 1, della L. 160/2019, e del modello di dichiarazione ENC, di cui all'art. 1 comma 770 della legge 160 del 2019, i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione esclusivamente con detti modelli.
La dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali. Per tutti i dettagli si rimanda alle norme di legge, ai regolamenti comunali vigenti, alle istruzioni del modello ministeriale di Dichiarazione IMU-IMPi e IMU-ENC e le Note informative IMU 2023.
Le dichiarazioni IMU possono essere trasmesse utilizzando una delle seguenti modalità, ricordando che gli ENC sono tenuti alla presentazione ogni anno di imposta:
Dal 2021 è stata introdotta la possibilità di regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione IMU per gli anni non ancora oggetto di decadenza, tramite ravvedimento operoso disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali, pubblicato in questa pagina. Le dichiarazioni con ravvedimento possono essere presentate tramite le stesse modalità sopra indicate, modificando nell’oggetto l’anno di riferimento della dichiarazione e aggiungendo prima del testo la parola “Ravvedimento” . Ai fini della tempestiva registrazione delle dichiarazioni con ravvedimento per gli anni fino al 2020, in caso di trasmissione con modalità diversa dalla consegna diretta, si suggerisce di dare comunicazione dell’avvenuta presentazione anche tramite mail all’indirizzo servizioentrate@unione.labassaromagna.it. Le dichiarazioni presentate con ravvedimento operoso non sono valide se contestualmente non si procede al versamento della sanzione dovuta.
Attenzione: la dichiarazione tardiva con ravvedimento non può essere presentata per gli anni di imposta che sono già stati oggetto di accertamento.
A norma dell’art. 1, comma 746, della legge n. 160/2019, per le aree fabbricabili il valore imponibile è quello venale in comune commercio. Il valore delle aree ed eventuali variazioni successive devono essere obbligatoriamente dichiarati con dichiarazione IMU.
I Comuni dell’Unione della Bassa Romagna hanno deliberato i valori di riferimento ai fini dell’attività di controllo e accertamento per l’anno 2020, validi anche per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per tutte le disposizioni specifiche si rimanda al vigente Regolamento Nuova IMU e alle deliberazioni di Giunta Comunale pubblicate in questa pagina.
Per agevolare l’individuazione degli ambiti e i relativi valori di riferimento deliberati, è possibile accedere al servizio “Cartografia tematica interattiva” al seguente link https://websit.labassaromagna.it, avvalendosi delle istruzioni contenute nel file che segue (“Istruzioni WebSit cartografia tematica”). Si precisa che le informazioni sono da intendersi di carattere generale e che, in caso di discordanza, prevalgono le deliberazioni e gli atti ufficiali.
Qualunque violazione IMU o TASI (in vigore fino al 31/12/2019), sanzionabile ai sensi delle norme vigenti (tardivo/parziale/omesso versamento, omessa presentazione della dichiarazione, dichiarazione infedele), comporta l’emissione e la notifica di uno o più avvisi di accertamento a carico del soggetto passivo, in relazione a ciascun anno di imposta, con addebito dell’imposta eventualmente non versata e delle sanzioni previste dalla legge per ciascuna tipologia di violazione, oltre agli interessi al tasso legale e alle eventuali spese di notifica. Le violazioni possono essere accertate entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 161 (ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, salvo proroghe e/o modifiche normative).
Negli avvisi di accertamento, completi di tutti gli elementi previsti dalla legge, sono anche indicate le modalità e i termini di pagamento, oltre ai dettagli relativi ai contatti per qualunque informazione o chiarimento in merito ai provvedimenti ricevuti, alle modalità di presentazione delle istanze in autotutela per la revisione dei provvedimenti, alle richieste di rateizzazione e al contenzioso.
Tutta la documentazione e i prospetti sono disponibili nella sezione "documenti" di questo link
Modulo per la richiesta di un appuntamento IMU/TASI
Modulo per la richiesta di un appuntamento TARI
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