Pagare l'occupazione di suolo pubblico

  • Servizio attivo

Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico permanente e temporanea. Affissioni.

A chi è rivolto

Tutti

Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Conselice
Cotignola
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Sant'Agata sul Santerno

Descrizione

Occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sul suolo appartenente al Comune o su solo privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge.

L'occupazione può essere:

Permanente: quando l'occupazione è uguale o superiore all'anno. Ad esempio chioschi, cantieri edili, dissuasori di sosta, portabiciclette, fioriere e tavolini e sedie di bar e ristoranti.

Temporanea: quando la durata dell'occupazione è inferiore all'anno. Si tratta di cantieri edili, manifestazioni, tavolini per raccolta firme, tavolini e sedie collocati di fronte a bar e ristoranti ecc...

Come fare

Per poter occupare il suolo pubblico e al fine di ottenere la relativa concessione, è necessario, prima dell’occupazione, presentare apposita domanda all’ufficio comunale competente in base alla tipologia di occupazione (per i dettagli si rimanda al Regolamento per la disciplina del Canone Unico):

  • Esercizi commerciali, gli ambulanti, gli operatori dello spettacolo viaggiante: (link al servizio)
  • Passi Carrai
  • Occupazioni inerenti attività edilizie

I pagamenti relativi al Canone Unico sono effettuati tramite bollettini PagoPA, che vengono consegnati o recapitati agli utenti direttamente dagli uffici competenti.

I bollettini PagoPA possono essere pagati tramite il portale dei pagamenti PagoPA dei Servizi Online Bassa Romagna Smart, oppure tramite l’app IO, o presso banche, uffici postali, punti poste privati e tutti gli esercizi convenzionati.

Dalla pagina che si apre, scegliere il Comune di riferimento, quindi da “Servizi di pagamento” scegliere “Avviso da pagare predeterminato”: una volta aperta la pagina, inserire i dati richiesti e procedere.

Occupazione spazi ed aree pubbliche

Le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono soggette al pagamento anticipato ai fini del rilascio della concessione. Il relativo bollettino PagoPA è inviato da parte dell’ufficio competente direttamente all’utente.

Per le occupazioni annuali, il bollettino PagoPA è inviato all’intestatario della concessione una volta l’anno.

Pubblicità

Oltre ai costi per l’eventuale rilascio delle autorizzazioni da parte degli uffici competenti, nei casi in cui ne sia prevista l’obbligatorietà, le informative di pagamento per le tipologie di pubblicità permanente soggette al pagamento del canone unico, unitamente ai bollettini PagoPA, sono inviate agli utenti una volta l’anno, entro le date di scadenza stabilite dalla legge, dai regolamenti e dalle delibere comunali.

Affissioni

Per il servizio delle pubbliche affissioni, il bollettino PagoPA viene consegnato o recapitato all’utente direttamente dall’ufficio del Settore Entrate Comunali, dopo la presentazione e la presa in carico della richiesta.

Grandi utenze

Solo per le “grandi utenze”, il pagamento spontaneo del Canone Unico può essere effettuato direttamente online.

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Accedi al servizio

La Bassa Romagna ha implementato i propri servizi online con PagoPA, il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica amministrazione.

Casi particolari

Accertamenti

Qualunque violazione sanzionabile ai sensi delle norme vigenti (tardivo/parziale/omesso versamento, omessa presentazione della dichiarazione, presentazione di dichiarazione infedele, esposizione abusiva di oggetti pubblicitari), comporta l’emissione e la notifica di uno o più avvisi di accertamento a carico del soggetto passivo, in relazione a ciascun anno di imposta, con addebito delle somme eventualmente non versate e delle sanzioni previste dalla legge per ciascuna tipologia di violazione, oltre agli interessi al tasso legale e alle eventuali spese di notifica. Le violazioni possono essere accertate entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 161 (ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, salvo proroghe e/o modifiche normative).

Negli avvisi di accertamento, completi di tutti gli elementi previsti dalla legge, sono anche indicate le modalità e i termini di pagamento, oltre alle informazioni relative ai contatti per qualunque informazione o chiarimento in merito ai provvedimenti ricevuti, alle modalità di presentazione delle istanze in autotutela per la revisione dei provvedimenti, alle richieste di rateizzazione e al contenzioso.

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