A chi è rivolto
Le coppie di cittadini residenti nello stesso stato di famiglia e in possesso dei requisiti previsti.
Dichiarazione resa dalle coppie unite stabilmente da legami affettivi o coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune
Le coppie di cittadini residenti nello stesso stato di famiglia e in possesso dei requisiti previsti.
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda coppie composte da persone maggiorenni, di qualsiasi cittadinanza, residenti in Italia:
• unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono documentare la libertà di stato);
• coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune: la coppia deve, quindi, essere nello stesso stato di famiglia.
I conviventi di fatto in possesso di tali requisiti possono rendere in qualsiasi momento la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, che sarà registrata in anagrafe.
La dichiarazione può essere resa da entrambi i componenti in qualsiasi momento, in presenza delle condizioni previste dalla legge, utilizzando il modulo allegato e allegando copia di un documento di riconoscimento.
La convivenza di fatto è registrata in anagrafe. È possibile ottenere poi un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.
La convivenza di fatto può cessare per:
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.
I cittadini non italiani devono documentare la libertà di stato, se non è già registrata in anagrafe. Occorre una certificazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, in linea con le norme in materia di legalizzazione e traduzione in lingua italiana.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica. È la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.
Pertanto, nel caso di cittadini stranieri, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentazione prevista dalla legge, dichiarare di voler costituire una convivenza di fatto e soltanto dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.
Per i contenuti del contratto si rimanda alla Legge 76/2016.
Il contratto di convivenza si risolve per:
1. accordo delle parti;
2. recesso unilaterale;
3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
4. morte di uno dei contraenti.
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’ufficio anagrafe.