A chi è rivolto
Tutti
Ai sensi degli artt. 17-quater e 19-bis , commi 1-sexies e 1-septier della L.R. 23/2004
Tutti
Il 04/11/2025 è entrato in vigore l'Atto di Indirizzo approvato con D.G.R. n. 1744 del 27/10/2025. Tale Atto riguarda le modalità attuative per la regolarizzazione strutturale di difformità edilizie (ai sensi degli artt. 17-quater e 19-bis , commi 1-sexies e 1-septier della L.R. 23/2004), l'aggiornamento della modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e degli importi del rimborso forfettario derivanti dal recepimento del decreto-legge "Salva casa" (D.L. n. 69/2024). Modulistica Unificata Regionale (MUR) - Geologia, suoli e sismica - Ambiente
Sono previste tre ipotesi di regolarizzazione strutturale delle difformità edilizie, a seconda dell'anno di classificazione sismica del Comune, dell'epoca di realizzazione degli interventi difformi, della rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (definizioni di cui alla D.G.R. 1814/2020) e della conformità alla normativa tecnica.
Se sono rispettate le norme tecniche dell'epoca (sismiche), o eventualmente quelle attuali, senza necessità di interventi conformativi per sanare le difformità. Sono "sanatorie sismiche senza opere". A seconda della rilevanza delle difformità si distinguono alcuni sotto-casi con diverse procedure:
Se sono rispettate le norme tecniche dell'epoca (statiche), o eventualmente quelle attuali, senza necessità di interventi conformativi per sanare le difformità. Occorre allegare al modulo MUR R1 gli elaborati grafici e la relazione di calcolo che dimostrino il rispetto delle normativa tecnica.
Se non sono rispettate le norme tecniche dell'epoca (statiche o sismiche) è necessario realizzare interventi conformativi per sanare le difformità. Sono "sanatorie con opere". A seconda della rilevanza prevalente delle difformità da sanare e/o degli interventi conformativi da realizzare, si distinguono diverse procedure:
Gli adempimenti relativi alla segnalazione presso l’autorità giudiziaria verranno espletati solo in caso di violazioni alle norme per le costruzioni in zone sismiche (se all’epoca della realizzazione dell’intervento da sanare il Comune era classificato sismico) e/o eventuale omessa denuncia dei lavori (art. 65 D.P.R. 380/2001, ex. L. 1086/1971).
| EDILIZIA PRODUTTIVA | Tramite il portale Accesso unitario | |
| EDILIZIA RESIDENZIALE | Tramite il portale Accesso unitario | MUR. R1 (CASO 2, 1.C.a, 1.C.b, 3.C) |
| Tramite Pec: interventi rilevanti e di minor rilevanza pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it | MUR. R1 (CASO 1A, 1B, 3A, 3B) | |
Al modulo MUR R1 occorrerà allegare la ricevuta del pagamento versato alla Tesoreria dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA Codice IBAN : IT 66 A 06270 13199 T20990000380 Secondo il seguente schema - Tabella C di cui all'Allegato 3 della D.G.R. 1744 del 27/10/2025:
Non è richiesto nessun adempimento da svolgersi da parte del soggetto interessato prima dell'inizio dei lavori;
Allo stesso modo devono essere a disposizione dell'interessato al momento dell'inizio dei lavori gli elaborati progettuali richiesti dalle leggi di settore nonché le attestazioni e le certificazioni relative agli adempimenti amministrativi che sempre le leggi di settore prescrivono prima dell'inizio dei lavori.
Tali atti autorizzativi e documentazioni devono essere tenuti a disposizione e conservati per le eventuali verifiche comunali nel corso dei lavori.
Quanto sopra elencato in “Descrizione completa” va attuato tenendo conto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).