È un contributo per acquistare e/o per adattare le auto o altri veicoli utilizzati da persone con disabilità, sia come conducenti che come passeggeri, previsto dall'art. 9 della L.R. 29/97.
Il contributo può riguardare:
a) l'acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;
b) l'adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;
c) l'acquisto di un autoveicolo non adattato destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;
d) l'adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art. 27, comma 1, legge 104/92).
Le diverse tipologie di contributo non sono cumulabili tra loro.