Richiedere i contributi di immediato sostegno per l'alluvione (CIS)

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Scadenza termini

A partire da lunedì 4 novembre i cittadini colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024 possono presentare domanda per i contributi di immediato sostegno.

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A chi è rivolto

Tutti

Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Conselice
Cotignola
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Sant'Agata sul Santerno

Chi può fare domanda

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata a seguito degli eventi metereologici di settembre 2024.

Per abitazione principale, abituale e continuativa si intende l’abitazione principale del proprietario o dell’inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario) nella quale, alla data dell’evento calamitoso, il proprietario o l’inquilino dimorava abitualmente e continuativamente o come singolo o con il suo nucleo familiare.

La dimora abituale e continuativa, se non coincide con la residenza anagrafica, va comprovata tramite la presentazione di copia dei contratti di utenza (acqua, luce, gas) intestati al proprietario o all’inquilino o ad altro componente del rispettivo nucleo familiare e delle bollette, relative ad almeno sei mesi antecedenti l’evento calamitoso, dalle quali si evinca un consumo medio e commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare

Il contributo è destinato solo ai nuclei familiari che hanno subito danni diretti (allagamenti o interessamento da movimento franoso) all’abitazione principale, abituale e continuativa. Solo in questa circostanza, il contributo può essere speso (per le finalità e tipologie previste) anche per eventuali pertinenze (box, garage, cantina). Chi non è in questa condizione e ha subito danni SOLO alle pertinenze non può richiedere il contributo.

Come fare

CONTRIBUTO ORDINARIO/STANDARD

Il contributo può essere richiesto fino a un massimo di 5.000 euro ed è erogato in due tranche: un acconto di 3.000 euro e un successivo saldo di 2.000 euro, ed è ammissibile per le seguenti categorie di spesa:

a) il ripristino, anche parziale, dei danni all’abitazione principale, abituale e continuativa;

b) il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze dell’abitazione di cui alla lettera a) solo nel caso in cui l’abitazione sia stata danneggiata;

c) il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l’accesso e fruizione dell’abitazione di cui alla lettera a) e/o delle sue pertinenze;

d) gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall’abitazione di cui alla lettera a), dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;

e) la sostituzione, o il ripristino, o l’acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all’interno della abitazione di cui alla lettera a) e/o delle sue pertinenze (solo nel caso di cui alla lettera b), allo scopo di mitigare i più gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana;

f) la sostituzione o il ripristino degli impianti di erogazione di servizi essenziali per l’abitazione principale, abituale e continuativa (acqua e/o gas e/o corrente elettrica e/o impianti idrici e fognari) presenti all’interno delle pertinenze dell’abitazione principale, abituale e continuativa, anche se l’abitazione non ha subito direttamente danni.

NOVITÀ 2024 - CONTRIBUTO RAFFORZATO per i soggetti già danneggiati dagli eventi calamitosi di maggio 2023

Per i soggetti già danneggiati dagli eventi calamitosi di maggio 2023, è riconosciuto il contributo rafforzato fino ad un importo massimo di 10.000 euro.

Il contributo è erogato in due tranche: un acconto di 5.000 euro e un successivo saldo fino all’importo massimo di ulteriori 5.000 euro.

Tale contributo nel suo importo massimo di 10.000 euro è riconoscibile ai soggetti che, presentino contestualmente le seguenti condizioni:

  1. abbiano ultimato la procedura relativa al contributo CIS 2023 (OCDPC n. 999/2023) rendicontando le spese.
  1. non abbiano presentato domanda di ricostruzione sulla piattaforma SFINGE (Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione 14/2023)

Il contributo può essere riconosciuto, altresì, per il ripristino dei danni anche alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa, qualora tali danni non consentano la fruibilità dell’edificio. In tal caso il contributo è richiesto dall’amministratore del condominio, ove costituito, ovvero da uno dei proprietari a tal fine delegato.

Nel caso di immobile concesso in locazione ovvero gravato da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) potrà essere presentata una sola domanda per unità immobiliare da parte:

  • del proprietario per i danni strutturali all’unità immobiliare (ad eventuali beni mobili di sua proprietà);

ovvero

  • dell'inquilino per i danni ai beni mobili di sua proprietà (es. arredi, elettrodomestici, materiale didattico, stoviglie e utensili di uso comune, abbigliamento);

ovvero

  • inquilino per i danni ai beni mobili di sua proprietà, oltreché per i danni all’unità immobiliare del proprietario previa delega di quest’ultimo.

Presentazione delle domande a partire da lunedì 4 novembre

Per la richiesta di acconto (mod. A1 e C1) sarà possibile presentare domanda:

- Di persona: consegnare i moduli agli uffici presso gli uffici PEAT del Carmine di Lugo (corso Garibaldi, 16), prendendo appuntamento ai numeri telefonici 0545 299387 - 299402 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14).

Il richiedente dovrà recarsi presso l’ufficio portando con sé:

  • Documento di identità
  • Codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare
  • IBAN da riscontrare preferibilmente su supporto digitale o cartaceo (NO PostePay o libretti postali, solo PostePay Evolution)
  • Dati catastali immobile

- Via email/PEC: inviare i moduli via mail all’indirizzo protocollo@unione.labassaromagna.it o tramite PEC a pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it.

Il termine ultimo è stato prorogato al 31 marzo 2026.

Per la presentazione (obbligatoria) della rendicontazione dell’acconto e dell’eventuale saldo (mod. B1 e D1) il termine ultimo è stato prorogato al 30 aprile 2026.

Entità dei contributi

Per l’erogazione del contributo STANDARD fino a 5.000 euro si ottiene:

  • prima tranche: acconto di 3.000 euro
  • seconda tranche: saldo fino a 2.000 euro

Per l’erogazione del contributo RAFFORZATO fino a 10.000 euro si ottiene:

  • prima tranche: acconto di 5.000 euro
  • seconda tranche: saldo fino a 5.000 euro

Ulteriori informazioni

Informazioni utili per la rendicontazione del Cis:

  • per l’erogazione del saldo viene verificata, anche a campione, la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nell’elenco allegato al modulo A1/C1 e B1/D1 e si determina l’ammontare del contributo concedibile, fino al massimo di 5000/10.000 euro;
  • il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa di spesa, anche riferita all’acconto percepito;
  • anche qualora la spesa sostenuta non superi l'importo dell'acconto, il beneficiario dell’acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa, relativa all’acconto ricevuto (3.000/5.000 euro) presentando il modulo B1/D1;
  • qualora la spesa sostenuta o ritenuta ammissibile sia inferiore all’importo dell’acconto ricevuto, la somma eccedente dovrà essere restituita secondo le modalità che saranno comunicate successivamente;

Pagamenti

  • sono ammissibili a contributo esclusivamente i pagamenti tracciati (carta di credito, bancomat, bonifico, ecc...) corredati dalla relativa documentazione fiscale giustificativa (fatture o scontrini fiscali c.d. “parlanti “).
  • è ammesso, altresì, il pagamento in contanti, purché sempre in presenza della sopra citata documentazione fiscale giustificativa che consenta di risalire in maniera chiara ed inequivocabile a chi ha effettuato il pagamento e permetta di ricondurre l’acquisto o l’intervento di ripristino ai danni ammissibili ai sensi dell’Ocdpc n. 1106/2024.

Scontrini e fatture

  • sono ammesse fatture provenienti da imprese aventi autonoma soggettività giuridica rispetto al proprietario/locatario dell’abitazione: quindi sono ammesse le fatture emesse dalla Società (società di persone o di capitali nelle quali il richiedente è legale rappresentante o socio), a favore del 'richiedente il CIS' e non sono ammissibili le fatture emesse dall'impresa individuale 'richiedente il CIS' a suo favore.
  • l’Unione, con riferimento ai contributi concessi, procederà, a campione, con controlli successivi, a verificare la finalità e la veridicità della documentazione giustificativa della spesa allegata alla domanda di saldo.
  • nello scontrino "parlante" è necessaria l'indicazione del Codice Fiscale perché con la descrizione del prodotto acquistato non si risale all’identità dell’acquirente; pertanto, per i pagamenti in contanti è necessario il Codice Fiscale
  • se il pagamento è avvenuto tramite carta di credito o di debito o mediante bonifico bancario i dati riportati in questi ultimi e nello scontrino devono corrispondere.
  • per le fatture elettroniche, che non riportano la dicitura "pagato", se il pagamento della fattura elettronica è avvenuta in contanti, anziché con sistemi di pagamento tracciabili, chi lo ha eseguito deve chiedere la quietanza liberatoria.

Cosa serve

documentazione richiesta

Contatti

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