L'Amministrazione di Sostegno è un istituto, introdotto dalla L. 6/2004, che cerca di tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.
L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito: infatti possono essere nominati il coniuge non legalmente separato, il convivente, il padre, la madre, il figli, il fratello/ sorella, i parenti entro il quarto grado. In ogni caso l’amministratore viene scelto tenuto conto dell’esclusivo interesse del beneficiario.
La tutela dell'amministratore di sostegno non comporta l'annullamento delle capacità a compiere validamente atti giuridici: il giudice tutelare individua gli atti (volta per volta ed in relazione alle concrete necessità) per i quali l'amministratore di sostegno si sostituirà alla persona e quelli per i quali dovrà prestare sola assistenza.