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Chi può fare domanda
È necessario avvalersi di un tecnico libero professionista
Richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria per le zone del territorio sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale.
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È necessario avvalersi di un tecnico libero professionista
Nelle zone del territorio sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del titolo III del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.Lgs n. 42/2004), gli interventi edilizi di trasformazione del territorio sono soggetti al preventivo rilascio di Autorizzazione Paesaggistica.
Occorrerà verificare preventivamente se l'intervento ricade nel caso dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria, di quella con procedimento semplificato (vedi scheda specifica) o se non occorre presentare alcuna valutazione paesaggistica preventiva.
L'Autorizzazione Paesaggistica ordinaria è rilasciata dal Responsabile del Servizio Urbanistica a seguito del procedimento descritto all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, che prevede le seguenti fasi principali:
In caso di mancata risposta da parte della Soprintendenza, decorsi 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della Soprintendenza l’Amministrazione Comunale può comunque rilasciare l’Autorizzazione Paesaggistica.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
Per le opere temporanee e stagionali, l’autorizzazione può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi (cfr. art.40-undecies della LR 20/2000 introdotto dalla LR 23/2009 del 30/11/2009).
Il procedimento autorizzativo di rinnovo è regolamentato dall'art. 7 del DPR 13/02/2017 n. 31.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato
La domanda va presentata in modalità telematica utilizzando il portale regionale ACCESSO UNITARIO.
Per i pagamenti spontanei (diritti di segreteria, contributo di costruzione, oneri e sanzioni diverse) che riguardano gli interventi presentati da cittadini e imprese ai servizi dell'Area Territorio e Ambiente dell'Unione (Edilizia, Urbanistica e Ambiente) è attiva la modalità di pagamento tramite PagoPA.
La nuova modalità di pagamento integra quelle già esistenti, che sono il versamento diretto o bonifico bancario presso la banca tesoreria del Comune di riferimento (e non dell'Unione dei Comuni Bassa Romagna).
Per accedere al pagamento tramite PagoPA è possibile selezionare il Comune a cui si riferisce l’intervento e per il quale deve essere effettuato il pagamento all’interno del “portale de pagamenti”, a cui si accede dalla home page del sito, oppure al link https://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Portale-dei-Pagamenti-pagoPA. La procedura di pagamento è semplice e guidata.
Accesso unitario
Zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
L'Autorizzazione Paesaggistica può essere necessaria:
In questo secondo caso, poiché ai sensi dell’art. 146 comma 4 del D.Lgs. 146/2004, l’Autorizzazione Paesaggistica deve costituire “un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”, i due procedimenti si coordinano in questo modo: