Nelle zone del territorio sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del titolo III del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.Lgs n. 42/2004), gli interventi edilizi di trasformazione del territorio sono soggetti al preventivo rilascio di Autorizzazione Paesaggistica.
Occorrerà verificare preventivamente se l'intervento ricade nel caso dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria, di quella con procedimento semplificato (vedi scheda specifica) o se non occorre presentare alcuna valutazione paesaggistica preventiva.
L'Autorizzazione Paesaggistica ordinaria è rilasciata dal Responsabile del Servizio Urbanistica a seguito del procedimento descritto all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, che prevede le seguenti fasi principali:
- esame del progetto da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
- invio alla Soprintendenza della documentazione entro 45 giorni dalla presentazione della domanda;
- parere della Soprintendenza da rendersi entro 45 giorni dal ricevimento dei documenti;
- rilascio entro 20 giorni dal ricevimento del parere.
In caso di mancata risposta da parte della Soprintendenza, decorsi 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della Soprintendenza l’Amministrazione Comunale può comunque rilasciare l’Autorizzazione Paesaggistica.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
Per le opere temporanee e stagionali, l’autorizzazione può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi (cfr. art.40-undecies della LR 20/2000 introdotto dalla LR 23/2009 del 30/11/2009).
Il procedimento autorizzativo di rinnovo è regolamentato dall'art. 7 del DPR 13/02/2017 n. 31.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato