A chi è rivolto
I cittadini dell’Unione europea residenti nel Comune.
Attestato di regolarità del soggiorno, che attesta il riconoscimento del diritto di soggiorno in Italia.
I cittadini dell’Unione europea residenti nel Comune.
L'attestato di iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione, comunemente denominato "attestato di regolarità del soggiorno", si ottiene in qualsiasi momento a seguito del trasferimento della residenza nel Comune. Per rilasciarlo, l’ufficio anagrafe deve verificare che il cittadino europeo soddisfi i requisiti di soggiorno legale, gli stessi oggetto di verifica in caso di prima iscrizione anagrafica (dall’estero).
Tale documento non è un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma rappresenta la prova che, al momento del suo rilascio, l'interessato era il possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Si ricorda anche che, in base alla normativa europea, il possesso dell’attestato non può mai essere necessario per l’esercizio di un diritto, in quanto il cittadino europeo può sempre dimostrare di essere legalmente soggiornante con ogni mezzo di prova.
Il richiedente deve compilare il modulo di richiesta e presentare la documentazione che dimostra il soggiorno legale, ovvero:
a) lavoratore subordinato o autonomo nello Stato (dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova). Per i periodi di inattività a seguito di conclusione di un precedente rapporto di lavoro, è fondamentale produrre la documentazione che dimostra l’iscrizione al centro per l’impiego, in particolare il Percorso lavoratore. A determinate condizioni (si veda art. 7 c. 3 D.lgs 30/2007), il requisito del lavoratore si mantiene anche dopo la fine di un rapporto di lavoro.
b) persona che dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale: le risorse economiche sono oggetto di autodichiarazione mentre l’assicurazione sanitaria dev’essere regolarmente stipulata, coprire tutti i rischi sul territorio nazionale ed essere valida almeno un anno (circolare Ministero della Salute 3 agosto 2007).
La copertura sanitaria è anche documentata da alcuni modelli internazionali: S1 (ex E106), E109 (o E37) E 120, E121 (o E33) o, infine, con l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
c) familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare in base a uno dei due punti precedenti. Sono familiari il coniuge o l’unito civilmente (anche in base a una legge straniera), i figli minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner (la
vivenza a carico è autocertificata); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata).
La documentazione non è necessaria nel caso in cui l’attestato sia richiesto immediatamente al momento dell’iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero, in quanto gli stessi requisiti sono verificati per l’iscrizione.
E’ necessario presentare il modulo di richiesta e ogni documento in grado di comprovare i requisiti di soggiorno legale.