A chi è rivolto
I cittadini dell’Unione europea che possono documentare 5 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia
Riconoscimento del diritto al soggiorno permanente dopo 5 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia
I cittadini dell’Unione europea che possono documentare 5 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia
L’attestato di soggiorno permanente per i cittadini europei si ottiene con il riconoscimento del diritto al soggiorno permanente previsto dalla Direttiva europea 2004/38 e dal D.lgs 30/2007.
Tale diritto matura dopo 5 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia. Il richiedente deve dimostrare di essere stato in possesso dei requisiti di soggiorno legale per 5 anni consecutivi.
I requisiti possono essere anche di diversa natura (ad esempio tre anni come lavoratore, e due anni come familiare di altro cittadino Ue in possesso di requisiti perché lavoratore).
L’attestato permanente consente di restare in Italia senza più dover dimostrare il possesso dei requisiti di soggiorno legale. Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenza dal territorio nazionale per oltre due anni consecutivi.
Il diritto di soggiorno permanente si estende ai figli minori.
La continuità del soggiorno (art. 14 D.lgs n. 30/2007) corrisponde normalmente alla residenza anagrafica in Italia. Relativamente alle assenze, la continuità è mantenuta:
In caso di assenze superiori ai 6 mesi l’anno, spetta al richiedente dimostrare che la causa rientri nei requisiti previsti dalla norma.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Nei 5 anni di soggiorno deve essere soddisfatto anche il requisito della legalità, che corrisponde al fatto che il richiedente sia sempre stato in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 7 del D.lgs 30/2007, ovvero:
a) lavoratore subordinato o autonomo nello Stato (dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova). Per i periodi di inattività a seguito di conclusione di un precedente rapporto di lavoro, è fondamentale produrre la documentazione che dimostra l’iscrizione al centro per l’impiego, in particolare il Percorso lavoratore. A determinate condizioni (si veda art. 7 c. 3 D.lgs 30/2007), il requisito del lavoratore si mantiene anche dopo la fine di un rapporto di lavoro.
b) persona che dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale: le risorse economiche sono oggetto di autodichiarazione mentre l’assicurazione sanitaria dev’essere regolarmente stipulata, coprire tutti i rischi sul territorio nazionale ed essere valida almeno un anno (circolare Ministero della Salute 3 agosto 2007).
La copertura sanitaria è anche documentata da alcuni modelli internazionali: S1 (ex E106), E109 (o E37) E 120, E121 (o E33) o, infine, con l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
c) familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare in base a uno dei due punti precedenti. Sono familiari il coniuge o l’unito civilmente (anche in base a una legge straniera), i figli minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata).
Presentarsi allo sportello con documentazione che dimostra i 5 anni di soggiorno legale e continuativo.
Documenti in grado di comprovare la legalità del soggiorno. Per la continuità non occorre presentare nulla a meno che non vi siano interruzioni della residenza anagrafica.