A chi è rivolto
Richiedenti che hanno compiuto i 18 anni, oppure i 16 anni con l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. Almeno uno degli sposi deve essere residente nel Comune, indipendentemente dal luogo di celebrazione.
Procedimento di verifica di assenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio da tenersi in Italia sotto qualunque forma.
Richiedenti che hanno compiuto i 18 anni, oppure i 16 anni con l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. Almeno uno degli sposi deve essere residente nel Comune, indipendentemente dal luogo di celebrazione.
Il matrimonio in Italia, per le persone residenti, è preceduto dalle pubblicazioni, per le quali occorre rivolgersi a un Comune di residenza degli sposi.
Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta che non vi siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Le pubblicazioni vanno richieste, non prima di 6 mesi dalla data del matrimonio, all’ufficio dello Stato civile solo per i cittadini residenti nel Comune, indipendentemente dal luogo di celebrazione.
La pubblicazione deve essere richiesta anche in caso di matrimonio religioso, presentando la richiesta del parroco o ministro di culto.
Gli impedimenti al matrimonio, le pubblicazioni e l’istituto del matrimonio civile in Italia sono regolati dal Codice civile, in particolare negli articoli 84 e seguenti.
Non occorrono pubblicazioni in caso di matrimonio di stranieri residenti all’estero, per i quali sarà sufficiente esibire il nulla-osta al matrimonio o documento equivalente.
Gli italiani che intendono contrarre matrimonio all’estero, invece, devono far riferimento alla legge dello Stato a cui si rivolgono.
È importante che almeno uno dei futuri sposi si rivolga personalmente all'Ufficio di Stato Civile, per fornire le informazioni necessarie, con anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. La documentazione necessaria viene acquisita direttamente dall'ufficio, salvo casi particolari.
Completata la raccolta della documentazione necessaria, gli sposi saranno ricontattati per fissare l'appuntamento per la pubblicazione, che consiste nella lettura di un verbale firmato da entrambi gli sposi.
In tale sede, in caso di matrimonio civile, viene concordata la data e la sede del matrimonio e indicata la scelta del regime patrimoniale.
Il conseguente atto di pubblicazione viene pubblicato all'albo pretorio online del Comune di residenza di entrambi gli sposi per 8 giorni. Il certificato di eseguite pubblicazioni può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo alla pubblicazione, ed è valido 180 giorni, termine massimo entro cui celebrare il matrimonio.
Il certificato di eseguita pubblicazione deve essere ritirato personalmente dagli sposi solo in caso di matrimonio da celebrarsi davanti a un’autorità religiosa. In caso di matrimonio civile da celebrarsi in altro Comune, sarà l’ufficio a comunicare al Comune competente l’eseguita pubblicazione.
Gli sposi devono produrre:
a) la richiesta del parroco o del ministro di culto, in caso di matrimonio religioso;
b) esclusivamente per i cittadini non italiani, il nulla-osta al matrimonio;
c) una marca da bollo per ogni Comune ove la pubblicazione andrà eseguita (una se entrambi sono residenti nel Comune, due se uno degli sposi è residente in altro Comune italiano).
Il nulla-osta può essere sostituito:
- dal certificato di capacità matrimoniale (di cui alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980) per i paesi aderenti: Austria, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi (Aruba, Curacao, Parte Caraibica), Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia;
- da un certificato di capacità matrimoniale con allegato modulo plurilingue redatto da un Paese dell'Unione europea ai sensi del Regolamento UE 2016/1191 .
È necessario accedere con SPID o CIE.
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