A chi è rivolto
Proprietari o aventi diritto di immobili nei Comuni della Bassa Romagna
Chi può fare domanda
I proprietari o gli aventi diritto, avvalendosi di un professionista.
È il titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi edilizi. E’ disciplinata dagli articoli 13 - 14 - 15 - 16 della L.R. n. 15/2013.
Proprietari o aventi diritto di immobili nei Comuni della Bassa Romagna
I proprietari o gli aventi diritto, avvalendosi di un professionista.
Sono soggetti alla presentazione di SCIA (art. 13 - L.R. n. 15/2013):
a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o modifiche ai prospetti;
b) interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definiti dall'art. 7 comma 1 lettera b) qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 qualora riguardano le parti strutturali dell'edificio oggetto dell'intervento e comportano modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento.
c) gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera f) dell'Allegato alla L.R. n. 15 del 2013, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
e) mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato alla L.R. n. 15 del 2013, che non presentano i requisiti di cui all'art. 7 comma 5, lettera e);
f) installazione o revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
g) le varianti in corso d'opera di cui all'art. 22 della L.R. n.15/2013;
h) realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2 art 13 della L.R. 15/2013 (gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli interventi di nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui contenuti plano volumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA);
Sono inoltre soggetti a SCIA gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa pesante (art. 10, comma 1, lettera c, del D.P.R. n. 380/2001).
Le suddette opere devono essere eseguite secondo le prescrizioni della normativa di riferimento.
Nella SCIA l’interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, in ogni caso non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. In tale caso la SCIA è efficace dalla data differita indicata.
I lavori oggetto della SCIA devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, prima della scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni normative e/o urbanistiche.
Decorsi tali termini, in assenza di proroga la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata sarà soggetta a nuova SCIA.
Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, lo Sportello unico verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte o che il soggetto si è riservato di presentare
Entro 30 giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento.
Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.
La SCIA può essere subordinata all’acquisizione di :
1 - pareri di uffici comunali, che il responsabile del procedimento acquisisce entro 30 giorni dalla presentazione;
2 - parere della CQAP, che il responsabile del procedimento acquisisce entro 25 giorni dalla data di efficacia della SCIA;
3 - atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni. Il responsabile del procedimento indice entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA una conferenza di servizi semplificata, ai sensi e nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
Qualora sussistano motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi per l’intervento, lo Sportello unico vieta la prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso.
Nel caso in cui sussistano violazioni della disciplina dell'attività edilizia che possono essere superate attraverso la modifica del progetto, lo Sportello unico ordina agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, disponendo la sospensione dei lavori per le parti oggetto di modifica progettuale.
Regolamenti, linee guida, normative:
La Comunicazione va presentata in modalità telematica utilizzando il portale regionale Accesso Unitario.
Comunicazione esente da bollo, da presentare a firma del proprietario, corredata di relazione tecnica, della eventuale ulteriore documentazione indicata nella modulistica stessa, degli elaborati grafici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza dell'intervento con una delle fattispecie descritte all’art. 13 - L.R. n. 15/2013, nel rispetto delle prescrizioni e delle normative della disciplina dell’attività edilizia.
Per i pagamenti spontanei (diritti di segreteria, contributo di costruzione, oneri e sanzioni diverse) che riguardano gli interventi presentati da cittadini e imprese ai servizi dell'Area Territorio e Ambiente dell'Unione (Edilizia, Urbanistica e Ambiente) è attiva la modalità di pagamento tramite PagoPA.
La nuova modalità di pagamento integra quelle già esistenti, che sono il versamento diretto o bonifico bancario presso la banca tesoreria del Comune di riferimento (e non dell'Unione dei Comuni Bassa Romagna).
Per accedere al pagamento tramite PagoPA è possibile selezionare il Comune a cui si riferisce l’intervento e per il quale deve essere effettuato il pagamento all’interno del “portale de pagamenti”, a cui si accede dalla home page del sito, oppure al link https://alfonsine.comune.plugandpay.it/. La procedura di pagamento è semplice e guidata.
Accesso Unitario
La realizzazione degli interventi di cui sopra che riguardino immobili sottoposti a tutela storico - artistica (Decreto Legislativo 42/04 Parte seconda Titolo I) è subordinata al preventivo rilascio del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
La realizzazione degli interventi di cui sopra che riguardino immobili o aree sottoposti a vincolo paesaggistico - ambientale (Decreto Legislativo 42/04 Parte terza Titolo I) è subordinata al preventivo ottenimento di autorizzazione paesaggistica da richiedersi allo Sportello Unico Edilizio, SUE.
SCIA in sanatoria:
Il suddetto titolo edilizio in sanatoria può essere richiesto, come indicato dall’art. 17 della Legge Regionale 23/2004, per le opere subordinate a SCIA, così come elencate all’art 13 della L.R. 15/2013, ed eseguite in assenza e/o in difformità dal titolo abilitativo, purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione delle stesse, sia al momento della presentazione della domanda (comma 1), o in alternativa anche unicamente al momento della presentazione della domanda (comma 2).
Nel caso in cui l'immobile ricada in un'area non servita da pubblica fognatura, ai fini del rilascio di agibilità dell'immobile stesso è necessario essere in possesso di espressa autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali. L'istanza deve essere presentata a questa Unione prima dell'avvio dei lavori di messa in posa dell'impianto fognario in quanto il progetto della rete di depurazione è allegato necessario all'istanza di autorizzazione e oggetto di valutazione da parte del Servizio competente. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, entro 90 giorni dalla trasmissione della relativa istanza, ai sensi di: