A chi è rivolto
Proprietari di manufatti contenenti cemento amianto
Chi può fare domanda
- Le attività di auto-rimozione e confezionamento devono essere effettuate esclusivamente dall’utenza attiva (TARI) riferita all’immobile in cui sono presenti i manufatti contenenti amianto oggetto delle attività di auto-rimozione.
- I quantitativi annualmente rimossi dall’utenza non possono eccedere i limiti previsti al punto 8 della DGR 1071/2021, che per il caso più comune di pannelli/lastre piane e/o ondulate sono: 24mq/360 kg, con una tolleranza del 20% in peso a seguito del conferimento a destino del materiale; in caso di coperture la superficie deve essere strutturalmente continua; sono esclusi interventi su più strutture adiacenti e appartenenti a più soggetti; per altri tipi di manufatti ammessi vedere la tabella a pag.13 (punto 8) della DGR. 1071/2021.
- Gli interventi di rimozione della stessa tipologia (per esempio tettoia in lastre) non possono essere frazionati e conferiti in più annualità.
- Gli interventi sulle coperture possono essere effettuati in autonomia dal titolare dell’utenza attiva fino a un’altezza massima di 3 metri.