La diffida amministrativa è uno strumento previsto dalla normativa regionale che consente, in presenza di determinate violazioni amministrative, di regolarizzare la propria posizione senza l’immediata applicazione della sanzione.
Consiste in un invito formale, rivolto dall’agente accertatore al trasgressore, a sanare l’irregolarità entro un termine stabilito.
L’istituto promuove un approccio collaborativo tra Pubblica Amministrazione e cittadini o imprese, privilegiando la regolarizzazione rispetto alla sanzione.
Quando si applica
La diffida amministrativa può essere applicata in caso di violazioni amministrative sanabili, nei seguenti ambiti:
- commercio
- somministrazione di alimenti e bevande
- artigianato a contatto con il pubblico
- divieto di fumo
- regolamenti e ordinanze comunali
È inoltre applicabile a violazioni disciplinate da norme statali quando la competenza sanzionatoria è attribuita all’ente.
Quando non si applica
La diffida amministrativa non può essere applicata nei seguenti casi:
- attività svolta senza titolo abilitativo (licenza, autorizzazione, SCIA, ecc.)
- violazioni non sanabili
- soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per la stessa tipologia di violazione
- materie escluse da specifiche normative di settore (ad esempio sicurezza sul lavoro, ambito fiscale, ecc.)
La diffida non è prorogabile né rinnovabile.